Redazione Paese24.it

Cropalati, stop al divieto di alimentare i randagi. Tar della Calabria accoglie ricorso dell’associazione Earth

Cropalati, stop al divieto di alimentare i randagi. Tar della Calabria accoglie ricorso dell’associazione Earth
Diminuisci Risoluzione Aumenta Risoluzione Dimensioni testo Stampa
Print Friendly, PDF & Email

Una piccola ma significativa vittoria. Il Tar della Calabria ha dato ragione all’associazione Earth (Associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali) che aveva presentato ricorso contro la deliberazione del Consiglio comunale di Cropalati, la n. 24 dell’8 settembre 2014. «Nel  regolamento comunale per la detenzione di cani e la prevenzione del randagismo canino – ha ricordato l’associazione ricorrente – era fatto divieto assoluto a chiunque di alimentare, anche saltuariamente, cani vaganti di proprietà altrui o senza proprietario». Secondo Valentina Coppola, presidente di Earth, «il comune di Cropalati avrebbe inteso arginare il randagismo vietando ai cittadini di alimentare i cani». «La via – ha spiegato la Coppola – era quella di mettere in atto serie e rigorose forme di prevenzione come il controllo del microchip e le sterilizzazioni. Per questo abbiamo impugnato il regolamento comunale e il Giudice ci ha dato ragione».

«Il Giudice – ha chiarito la presidente di Earth – ha rilevato che il ricorso presentato appariva fondato, poiché nel regolamento comunale c’era la violazione del principio di proporzionalità, non potendo configurarsi come idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto la misura del divieto assoluto di alimentazione dei cani di proprietà altrui o senza proprietario rispetto allo scopo perseguito, costituito espressamente dall’esigenza di limitare al massimo il fenomeno del vagantismo e del randagismo canino e le ripercussioni che esso può generare rispetto alla pubblica incolumità, all’igiene e alla sanità  pubblica, alla gestione del patrimonio zootecnico e ad ogni altro aspetto della vita sociale ed economica del paese, citato nel medesimo regolamento comunale».

Pasqualino Bruno

Condividilo Subito
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments