Calabria tra Zona Bianca e Green Pass. Le ordinanze della Regione

LA ZONA BIANCA
Dal 21 giugno, «cessa la limitazione oraria degli spostamenti ed è prevista l’anticipazione delle date di riapertura» – rispetto a quelle fissate dai decreti legge 52 e 65 – per queste attività: parchi tematici e di divertimento; piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali; feste private anche conseguenti le cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, «fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente».
Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose «si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 33 del 2020, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19».
LE CERTIFICAZIONI VERDI
Con la firma del Dpcm del 17 giugno si sono realizzate le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass” che, a partire dal prossimo 1 luglio, garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In questo modo, sarà assicurata la libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro in possesso di un certificato nazionale valido.
Nell’ordinanza firmata dal presidente Spirlì si ribadisce, dunque, «la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti Sars-Cov-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio». Si dispone, inoltre, «l’inserimento immediato nel sistema Tessera sanitaria (Certificazioni verdi – Servizi di invio dati tamponi e certificati di guarigione) ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica Covid-19 regionale “monitoring”, dell’esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cure delle strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni, anche in relazione all’ordinanza n. 15/2021».
Viene precisato, infine, che «il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali, e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate».
Redazione